Illegittime le sanzioni paesaggistiche applicate agli immobili realizzati nel Comune di Agrigento prima dell’apposizione del vincolo di tutela (anno 1985).

La tematica concerne la irretroattività del vincolo paesaggistico e la conseguente applicabilità dell’art. 1 della legge n. 689/1981 e dell’art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17/1994, norma quest’ultima la cui legittimità costituzionale è stata sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2022.

E’ stato infatti confermata la costituzionalità della normativa regionale che limita l’applicabilità della sanzione paesaggistica agli immobili realizzati solo dopo l’apposizione del vincolo paesaggistico introdotto con la Legge 431/1985 c.d. “Legge Galasso”.

L’importante statuizione, sancisce ancora una volta la correttezza delle precedenti sentenze rese dai Giudici Amministrativi che hanno ritenuto di accogliere le tesi difensive proposte nei numerosi ricorsi che hanno visto interessati molti agrigentini destinatari del provvedimento sanzionatorio di natura pecuniaria per l’asserito danno paesaggistico.