Immobili costruiti prima del 1985, il TAR Sicilia apre al rimborso della sanzione paesaggistica
Con Sentenza n. 521.2024 il TAR Sicilia-Palermo, sez. II, ha accolto il ricorso proposto da un agrigentino per ottenere la ripetizione delle somme versate a seguito della notifica del decreto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana-Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali e della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 6.025,91 a titolo di indennità risarcitoria per danno arrecato al paesaggio ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 42/2004.
Più nel dettaglio, il ricorrente – rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Caponnetto – si era visto denegare dalla P.A. resistente la ripetizione della somma versata a titolo di sanzione amministrativa.
I giudici amministrativi, condividendo le tesi difensive dell’avv. Caponnetto, hanno infatti statuito che alla stregua dell’art. 5 comma 3 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 non può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria in quanto “…[il] nulla-osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all’ultimazione dell’opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell’autore dell’abuso edilizio“.
Alla stregua della citata disposizione non può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di che trattasi, essendo stato il fabbricato ultimato prima della data di apposizione del vincolo paesaggistico introdotto nella zona B della Valle dei Templi in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431. È ormai consolidato, infatti, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’apposizione del vincolo paesaggistico, funzionalmente distinto dal vincolo archeologico, sulla zona B della Valle dei Templi è avvenuta in forza, non già del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, bensì della citata legge n. 431/1985 (cosiddetta “Legge Galasso”) (in termini ex multis, C.G.A. 25 ottobre 2021, n. 918).
Sul punto anche la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 75 del 24 marzo 2022 ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale del citato art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17/1994 sollevata dal C.G.A. con riferimento al presunto superamento di un limite proprio della competenza statutaria primaria della Regione Siciliana, ossia di una norma fondamentale di riforma economico-sociale emanata dallo Stato nell’esercizio della sua competenza in materia di tutela del paesaggio (violazione degli artt. 9 e 117,secondo comma, lettera s), Cost.), atteso che la legge statale invocata quale norma interposta (in particolare, l’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004)non disciplina il caso in cui il vincolo paesaggistico sia apposto dopo l’ultimazione dell’opera abusiva.
In mancanza di una motivazione adeguatamente argomentata da parte del giudice remittente la Corte Costituzionale ha ritenuto, infatti, prevalenti gli elementi testuali che conducono a ritenere “…applicabile l’art. 167 del d.lgs.n.42 del 2004 solo al caso di intervento edilizio eseguito in violazione dell’obbligo di chiedere l’autorizzazione paesaggistica, cioè su un’area già vincolata al momento di realizzazione dell’abuso edilizio”.
Nel caso di specie il ricorrente, alla luce dei citati principi di diritto, dopo aver pagato la sanzione paesaggistica ha chiesto all’Assessorato Regionale ai Beni Culturali la restituzione della somma versata, ammontante ad oltre 6 mila euro.
I giudici amministrativi, ribadendo come quella tipologia di abusi non fosse effettivamente sanzionabile, hanno ritenuto fondati i motivi del ricorso, annullando i provvedimenti di diniego alla restituzione della somma da parte della Regione e aprendo, quindi, alla necessità che il dipartimento Beni Culturali rimborsi il cittadino e soprattutto indicando una strada a tutti coloro che in questi anni, nelle medesime condizioni, hanno pagato la sanzione per ottenere la sanatoria.
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